Comune di Reggio Calabria, l’incandidabilità “di massa” apre la campagna elettorale

In assoluto, non si può certo definire una sorpresa il verdetto con cui la prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria (presidente, Rodolfo Palermo) ha sancito l’incandARENA Demyidabilità «alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» (che, pure, a Reggio non si terranno in quanto anche tale Comune rientra fra i tantissimi ormai privi dei requisiti per potersi munire di consigli di zona), per otto ex amministratori comunali reggini.
Alcune cose vanno però puntualizzate, per correttezza innanzitutto verso la pubblica opinione, che dal 9 ottobre 2012 –data in cui il Comune di Reggio è stato sciolto per «contiguità mafiose» – è stata frastornata da molte bugie dolose, parecchie inesattezze e certamente da un buon numero di strumentalizzazioni, tentate o riuscite.

Intanto, nel metodo: non è un verdetto “massivo”. Vero è che quasi tutti i “convenuti” sono stati colpiti dalla sentenza di ieri, ma questo non può senz’altro ingenerare il dubbio che la sanzione abbia colpito tutti indiscriminatamente. Anzi.
È stato rigettato, infatti, il ricorso nei confronti di Bruno Bagnato (capogruppo Udc), Nicola Irto (Pd, unico esponente del centrosinistra interessato al procedimento) e Nicola Paris (Reggio Futura), tra i quali e il Ministero dell’Interno è però disposta – forse discutibilmente – la compensazione delle spese. Ma l’esito negativo per tre degli ex amministratori menzionati in relazione sui complessivi 11 attesta che i giudici, com’era da attendersi, hanno operato coscienziosamente, vagliando caso per caso; al di là, chiaramente, della condivisione o meno dei singoli esiti.

Ci sono poi gli otto ex amministratori dichiarati incandidabili, in testa l’ex primo cittadino Demy Arena (in atto, assessore regionale alle Attività produttive nella Giunta guidata dal predecessore alle redini di Palazzo San Giorgio, Peppe Scopelliti), condannandoli inoltre a pagare in solido (cioè tutti insieme ovvero a partire da uno solo di loro, salvo il diritto di rivalsa) cinquemila euro per spese di giudizio.
Fondamentale capire di cosa stiamo parlando.

Intanto, non si tratta certo di una condanna che lambisce “di striscio” l’Amministrazione comunale sciolta esattamente 10 mesi fa. Infatti il verdetto centra in pieno l’ex sindaco e l’ex presidente dell’Assemblea, quattro ex assessori (Walter Curatola di Reggio Futura – Sport, Spettacolo e Patrimonio edilizio; Giuseppe Martorano del Partito repubblicano – Anagrafe, Decentramento e Protezione civile; Pasquale Morisani di Scopelliti Presidente – Lavori pubblici; Luigi Tuccio, esterno – Urbanistica) e due ex consiglieri comunali (Peppe Eraclini e Pino Plutino, entrambi del Pdl).

La sentenza coinvolge, dunque, in pieno l’intera “cabina di regia” del Comune tra il 2011 e il 2012.
E stavolta, profilo da non trascurare, l’esito sfavorevole (in questo caso giudiziario) non arriva da Roma, che parte della politica reggina considerò “matrigna” il 9 ottobre dello scorso anno, quando per la prima volta in Italia un ministro dell’Interno (l’oggi Guardasigilli Annamaria Cancellieri) decise di sciogliere il Consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Né mancano interessanti “spigolature”.

Tra gli ex amministratori colpiti dal verdetto d’incandidabilità, uno – Plutino – è stato anche arrestato per concorso esterno in associazPlutinoione mafiosa rispetto all’agguerrito clan Caridi (operante nella zona Sud di Reggio). E non una volta, ma due: la prima, nel remoto 1987, la seconda il 21 dicembre 2011, quando la giunta Arena era operativa giusto da un semestre. E Plutino era stato anche assessore, nell’ultimo scampolo dell’interregno di Peppe Raffa, subentrando all’Ambiente ad Antonio Caridi (in una decina d’anni dapprima consigliere comunale, poi assessore comunale all’Ambiente appunto, quindi consigliere regionale, poi assessore regionale alle Attività produttive e nel febbraio scorso senatore).

Un altro assessore della giunta Arena – Tuccio – era finito due volte nel “tritacarne” mediatico. La prima volta per le improvvide dichiarazioni su Facebook intorno a Roberto Benigni, ingiuriato per il suo presunto essere un «ebreo miliardario» (infortunio presto diventato un autentico “caso” nazionale, non sfuggito neppure al grandissimo regista e attore di “La vita è bella”). La seconda volta – come peraltro menzionato nella relazione sullo scioglimento del Comune di Reggio Calabria – per il legame “pericoloso” con Giampiera Nocera, sua compagna la cui sorella Bruna sposò addirittura Pasquale Condello “il Supremo”, uno degli ‘ndranghetisti più famosi e pericolosi di sempre: l’arresto di Giuseppa Cotroneo, madre di entrambe, per favoreggiamento nei confronti dello stesso Condello durante la sua lunga latitanza portò all’ “esplosione” del caso e alla fine alle dimissioni dello stesso Tuccio.
Ma certo rimane davvero singolare che sia dichiarata l’incandidabilità di un assessore di nomina esterna: Tuccio alle Comunali 2011 (al tempo, era ancòra coordinatore Grande città del Popolo della libertà) non s’era neanche candidato.

Vecchio venne menzionato nella relazione della Commissione d’accesso per la partecipazione alle esequie del boss Mimmo Serraino; Morisani per le conversazioni – oggetto d’intercettazioni nell’àmbito dei processi “Pietrastorta” e “Sistema” – col boss di Condera Santo Crucitti, che avrebbe appoggiato elettoralmente l’ex assessore ai Lavori pubblici.

E ancòra: lasciando stare i suffragi tributati ad Arena e comunque le varie deleghe assessorili, vengono “investiti” dall’incandidabilità ex amministratori che alle Comunali 2011 beneficiarono complessivamente di 7.428 voti. Cioè il 10,9% dei 68.090 voti totali incassati dalla coalizione di centrodestra in occasione di quella tornata amministrativa.

Quanto al verdetto d’incandidabilità vero e proprio, si avviluppa intorno all’art. 143 del Tuel, il Testo unico Enti locali, in materia di scioglimento di tali organismi. Un articolo che si colloca nel Titolo sesto (Controlli) della Parte prima (Ordinamento istituzionale) del Testo unico.
Dalla riforma del 2009, l’art. 143 vanta 13 commi (anziché i tre originari): quello “chiave”, rispetto al giudizio reggino, è l’undicesimo.

Al di là di ogni altra eventuale misura interdittiva o accessoria, recita il comma 11 dell’art. 143 del Tuel, «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» dell’Ente non potranno essere candidati appunto «alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’Ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».
Ora, basta una lettura veloce per capire quanto sia pesante la condanna appena rimediata dagli ex amministratori di centrodestra. Ma emerge sùbito una serie importante di limiti che questo pronunciamento presenta.

Il primo, lo mette in luce – in una nota “a caldo” – lo stesso ex sindaco Arena: siamo di fronte a un verdetto di primo grado, mentre la sentenza dispiegherà i propri effetti «solo se sarà confermata in appello e in Cassazione».
Cosa ci dice il tacito sottotesto di questa dichiarazione? Che non ci stiamo occupando di un imminente gesto di responsabilità politica. Demy Arena è assessore regionale alle Attività produttive e rimarrà tale fino a quando non saremo di fronte a una (eventuale) condanna irrevocabile, che abbia attraversato tutt’e tre i gradi di giudizio. Ma le Regionali che portarono alla vittoria elettorale di Peppe Scopelliti furono effettuate il 28 e 29 marzo 2010: visto che siamo a un anno e mezzo dalla fine della consiliatura, è assai probabile che arrivino prima la fine-mandato di Scopelliti (e dunque pure di Arena) e una nuova tornata elettorale (alla quale l’ex sindaco di Reggio, non essendo definitiva la condanna, potrà regolarmente candidarsi), piuttosto che un verdetto irrevocabile che metta Demy Arena ko rispetto a un successivo appuntamento con le urne. 

Ah, a proposito: qualcuno obietterà che Arena sarebbe “comunque” obbligato a dimettersi in forza dell’art. 35 dello Statuto regionale calabrese, che al quarto comma dispone che possono essere nominati quali assessori esterni cittadini «che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale». In realtà però proprio questa disposizione normativa fa riferimento al momento della cooptazione in Giunta di un eventuale assessore esterno (quale è Arena), nulla prevedendo esplicitamente in caso di sopravvenuta incompatibilità rispetto alla carica di consigliere. 

Secondo: non è difficile comprendere quanto sia centrale, oggi, per un partito come il Popolo della libertà lo scontro frontale nei confronti di un potere giudiziario che si ritiene spesso fazioso e penalizzante per il centrodestra. Visto che non si sa bene quanto resterà ancòra in sella il governo Letta, non è certo fantapolitica ipotizzare Politiche anticipate: si andasse a votare (com’è particolarmente probabile…) per l’ennesima volta col “Porcellum”, Arena (eventualmente non da solo) potrebbe essere “blindato” con una candidatura alle Politiche che vada a precedere il pronunciamento definitivo sull’incandidabilità.

E non solo. Un altro limite attiene all’àmbito territoriale nel quale l’eventuale condanna definitiva dispiegherebbe i propri effetti… I soggetti colpiti da tale verdetto risulterebbero sì incandidabili, precisa l’art. 143 del Tuel, ma solo «nella regione nel cui territorio si trova l’Ente interessato dallo scioglimento». Anche immaginando che la condanna irrevocabile a non candidarsi giungesse in tempi-record (…arduo pure solo pensarlo…), il centrodestra potrebbe inasprire ulteriormente lo scontro in corso da anni con la magistratura, eludendo – ma non violando – il concreto spirito della disposizione normativa candidando Arena (e/o altri ex amministratori) alle prime Politiche indette, inserendolo nelle liste di circoscrizioni regionali differenti da quella calabrese.

E di “scappatoie” eventuali ne esistono pure altre. Per esempio, il giudizio dispone l’incandidabilità e dunque ineleggibilità (in sede di prima tornata elettorale successiva a quella relativa allo scioglimento). Ma salve esplicite disposizioni di diritto positivo in senso contrario, chi impedisce che un “incandidabile” sia però reclutato dalla politica in qualche Giunta con incarichi assessorili “esterni”?

ToScopellitirnando poi alle dirette parole dell’ex primo cittadino, il Tribunale viene tacciato da Arena di «disarmante acriticità» nel «recepire pedissequamente quanto riportato nella relazione ministeriale senza valutare sotto alcun profilo le argomentazioni difensive».

Altri profili ancòra? Dopo questo pesantissimo verdetto, s’allontana di corsa la prospettiva di un annullamento da parte del Tar del Lazio dello scioglimento di Palazzo San Giorgio. E soprattutto, anche la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria, come 10 mesi fa il decreto di scioglimento dell’Ente, mette in pole position tra le contestazioni «come la “gestione Arena” dell’Amministrazione comunale abbia seguìto sostanzialmente la gestione del precedente sindaco», e cioè l’attuale governatore Scopelliti (e non il facente funzioni Raffa).
Complessivamente, emergerebbe un «chiaro sviamento della gestione della cosa pubblica dai criteri di correttezza, buon andamento ed efficienza», con “scudi” amministrativi «inadeguati per far fronte al dilagante interesse della ‘ndrangheta, non contribuendo fattivamente al suo indebolimento» né a «evitare l’arricchimento dei clan».

Potranno non esserci (anzi: non ci saranno) “comportamenti conseguenti” alle durissime valutazioni del Tribunale reggino. Ma nei fatti questo verdetto apre una lunga, lunga stagione: quella della campagna elettorale per le prossime Comunali. Che, ribadiamo, con ogni probabilità si svolgeranno anch’esse prima che si abbia una sentenza irrevocabile in materia, col paradossale risultato che gli stessi ex  amministratori dichiarati incandidabili potrebbero, semplicemente per una mera questione di tempi della Giustizia, candidarsi ed eventualmente essere eletti già al primo appuntamento con le urne  successivo a quello dello scioglimento. E non solo genericamente sul territorio calabrese, ma addirittura una tornata elettorale dello stesso tipo (elezioni comunali) di quella che, con assoluta priorità, un verdetto d’incandidabilità punta ad allontanare.

0 pensieri riguardo “Comune di Reggio Calabria, l’incandidabilità “di massa” apre la campagna elettorale

  • 11 Agosto 2013 in 9:40
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    Perché non prendi in considerazione l’ipotesi di proroga del commissariamento?

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    • 22 Agosto 2013 in 18:41
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      Scusa per il ritardo con cui ti rispondo, caro Francesco….
      ….e chi potrebbe escluderlo? Il punto, però, sta nella validità dello strumento “in genere”. Anche nei centri in cui il commissariamento è / non è stato prorogato, i problemi ahinoi non sono stati affatto risolti…. ma questo è un lungo, complesso discorso.

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